La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9320/2019 è tornata ad occuparsi di Trust e lo fa affermando che il negozio istitutivo configura un atto a titolo gratuito ai fini dell’azione revocatoria e dichiarandone inefficace l’atto istitutivo, ogniqualvolta in cui il debitore dispone del proprio patrimonio a titolo gratuito.
Invero gli unici elementi di novità della ordinanza sono costituiti dalla comparazione del di trust con l’istituto del fondo patrimoniale e con ilnegozio fiduciario.
I Giudici ricordano che questo istituto non trova una disciplina espressa nel nostro ordinamento, ma è ammesso in quanto espressione di autonomia negoziale meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c. e sposano quell’orientamento (Cassazione 3 agosto 2017 n. 19376 e Cassazione 29 maggio 2018 n. 13388) secondo cui la natura dell’atto dispositivo va verificata caso per caso, potendo ritenersi gratuito il trust volto a soddisfare bisogni familiari o esigenze personali del disponente e oneroso ad esempio, quello di garanzia.
Per quanto concerne invece la comparazione con il fondo patrimoniale la Corte precisa che:
il trust può essere istituito da qualunque soggetto, mentre il fondo patrimoniale può essere istituito solo dai coniugi (ed eventualmente da un terzo);
nel trust può essere conferita qualunque bene, mentre nel fondo patrimoniale solo beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito;
il trust è amministrato secondo le regole dettate dal disponente, mentre il fondopatrimoniale segue le regole di amministrazione della comunione legale;
i beni conferiti in trust sono soggetti a impignorabilità assolutaed il trust è opponibile a tutti i creditori estranei agli scopi del trust, mentre nel fondo patrimoniale tale vincolo non è opponibile, oltre che ai creditori della famiglia, anche a coloro che, in buona fede, ignoravano l’estraneità del debito rispetto ai bisogni della famiglia;
i beneficiari del trust possono essere tutti i titolari di un diritto di credito verso il trustee, mentre nel fondo patrimoniale i beneficiari sono i componenti della famiglia e godono di una semplice aspettativa derivante dai proventi del fondo e dalla destinazione finale dei beni.
Comparando poi il trust con il negozio fiduciario i giudici rammentano che i beni in Trust costituiscono una massa patrimoniale separata e distinta da quella del soggetto disponente e da quella del trustee, mentre nel negozio fiduciario i beni amministrati non diventano di proprietà delle società, ma restano di esclusiva proprietà del fiduciante e sono soggetti alle sole azioni dei creditori del fiduciante.