TRUST CON IMMOBILI SENZA IPOCATASTALI
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TRUST CON IMMOBILI SENZA IPOCATASTALI

TRUST CON IMMOBILI SENZA IPOCATASTALI

16 OTT 2015
La Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza 6579/46/15 ha accolto il ricorso di un contribuente che aveva impugnato un avviso di rettifica e liquidazione conseguente all’istituzione di un trust. Secondo l’agenzia delle Entrate, il disponente avrebbe dovuto scontare franchigia ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione e donazione con conseguente recupero delle imposte ipotecarie e catastali, in quanto il compendio dei beni segregato nel trust era principalmente costituito da diritti immobiliari. 
Il trustee, ritenendo di avere liquidato correttamente le imposte di donazione e quelle ipocatastali nella misura minima fissa (168 euro per ciascuna imposta) calcolate sulla base imponibile pari a zero, così come determinata sulla base delle norme che disciplinano le donazioni (articolo 2, comma 49 Dl 262/06) e per le imposte ipocatastali (articoli 1, 2 e 10 Dlgs 347/90), ha impugnato l'avviso ed ottenuto soddisfazione. 
Una parte della giurisprudenza, Commissione tributaria regionale della Toscana (sentenza 112/2013) Ctr Campania, sezione staccata di Salerno (sentenza 367/9/13), aveva sposatp la linea dettata dall'amministrazione finanziaria (circolari 48/E/2007 e 3/E/2008), che vorrebbe le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale per il conferimento di immobili in trust.
La Ctp di Milano ha accolto le ragioni del trustee stabilendo che al conferimento di immobili in trust non consegue alcun trasferimento immobiliare e quindi non vanno applicate le imposte ipocatastali, poichè il conferimento in trust, non comporta trasferimento, "bensì con tale atto un soggetto pone sotto il controllo del trustee uno o più beni, di cui il trust diventa titolare e che gestisce e amministra nell’interesse di uno o più beneficiari per il raggiungimento di una finalità." 
Il beneficiario finale, alla fine della decorrenza del termine di durata del rapporto dovrà corrispondere le imposte ipocatastali, richieste dall’agenzia delle Entrate per l’avvenuto trasferimento di proprietà dell’immobile, mentre nessuna imposta di successione e donazione dovrà allora essere pagata . 
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