La Commissione tributaria regionale della Laziocon la sentenza n. 3151/19, del 22 maggio 2019 ha stabilito che il trust autodichiarato paga l'imposte in misura fissa stante la coincidenza tra il trustee ed il disponente.
Secondo i giudici l’atto determina una mera segregazione patrimoniale priva di effetti traslativi, che com'è noto, sono correlati alla condizione sospensiva indicata nell'atto istitutivo.
La tassazione proporzionale relativa al trasferimento dei cespiti immobiliari è quindi rimandata al momento in cui i beni saranno devoluti ai beneficiari finali.