TRUST: ATTO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE NON E' NULLO MA PUO' ESSERE INEFFICACE
30 APR 2023
La sentenza Cass. 17.2.2023 n. 5073 si è pronunciata in merito alla validità del trust liberale finalizzato a provvedere nel tempo ai bisogni dei familiari del disponente, avente carattere discrezionale, ossia nell'ambito del quale il trustee ha il potere di designare i beneficiari (seppur in una limitata cerchia di soggetti) e di determinare l'entità delle quote di spettanza di ciascuno in uno specifico termine.
Nel caso di specie, un'erede del disponente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità tanto dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie in un trust, poiché tale atto sarebbe stato lesivo dei suoi diritti successori, quanto dell'atto istitutivo del trust medesimo.
La Corte osserva che la riconducibilità dell'atto di dotazione del trust alla categoria delle libertà non donative implica che la tutela dei diritti successori dei legittimari possa avvenire unicamente tramite l'esercizio dell'azione di riduzione e non di quella di nullità.
Pertanto, l'atto di trasferimento non è nullo, ma è solamente suscettibile di essere dichiarato inefficace in tutto o in parte e, comunque, nei limiti di quanto necessario per l'integrazione della quota di riserva.