Tributi, niente sanzioni a chi non paga la prima tranche
08 GIU 2013
Il ritardo nel pagamento della prima rata, per le dilazioni relative ai controlli automatici, con avviso bonario, non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Questo secondo la Ctp di Latina che, con la sentenza 17/05/2013, ha accolto il ricorso presentato dal contribuente. La vicenda nasce dall'art. 3-bis del dlgs 462/97 il quale prevede che, in caso di pagamenti rateali di somme omesse derivanti dai controlli automatizzati, il mancato pagamento della prima rata entro i termini, determina la decadenza dal beneficio della rateazione e la conseguente iscrizione a ruolo degli importi, maggiorati della sanzione pari al 30% dell'imposta. Gli uffici fiscali sono perentori sull'argomento e, come si può apprendere dalle istruzioni contenute sul sito web dell'Agenzia delle entrate, individuano nel tardivo pagamento, anche di un solo giorno, della prima rata un motivo di decadenza dal beneficio rateale, con tanto di invio dei ruoli maggiorati della sanzione all'esattore. Nella sentenza la Ctp di Latina apre invece uno spiraglio sul punto, offrendo delle argomentazioni per giungere a conclusioni differenti. Il punto, secondo la commissione, ruota attorno al significato da attribuire alla locuzione mancato pagamento, contenuta nell'art. 3-b che, invece, nulla disciplina in merito alla fattispecie del tardivo pagamento della prima rata. L'ipotesi della tardività, è invece espressamente disciplinata per le rate successive alla prima, per le quali è possibile ravvedersi entro la scadenza della rata successiva, conservando il beneficio rateale. «Equiparare il ritardo, al mancato pagamento, realizza un'interpretazione estensiva non condivisa dal Collegio», si legge nella sentenza, «perché determina un'eguaglianza di trattamento tra situazione opposte». Si tratta, infatti, di «un inesatto adempimento e non di inadempimento assoluto» che determinerebbe invece, la decadenza. E ancora, «la disciplina della decadenza è riferita all'inadempimento totale e non possono estrapolarsi dalla lettera della legge argomenti dirimenti in ordine all'invalidità della rateazione a causa di un lieve ritardo». In tema di ritardati adempimenti, le commissioni tributarie sembrano assumere orientamenti volti alla tolleranza, svincolando le decisioni dal mero dato formale per dare prevalenza al dato sostanziale. È il caso, per esempio, della Ctr di Milano, che nella sentenza 44/33/13, ha riconosciuto la nullità di una cartella di pagamento, emessa perché il contribuente aveva presentato un'istanza di compensazione con un giorno di ritardo rispetto al termine previsto. I giudici meneghini hanno abbonato al contribuente le sanzioni, non addebitabili per un motivo esclusivamente formale, che non ha comportato effettivo danno alla finanza pubblica.