La Commissione tributaria regionale di Milano con la sentenza n. 884/18, depositata in segreteria il 01.03.2018, ha stabilito che il trattamento di fine mandato è deducibile purchè tale indennità sia stata prevista prima dell'accettazione della carica.
I Giudici hanno poi aggiunto che l'indennità prescinde dalla disciplina prevista per la deducibilità del trattamento di fine rapporto previsto per i dipendenti, onde per cui è da rigettare la tesi dell'amministrazione finanziaria, secondo cui il TFM, regolato dal quarto comma dell’articolo 105 del Tuir, sia comparabile e quindi deducibile in funzione di quanto previsto per i dipendenti (ex art. 105 primo comma del TUIR).
I Giudici hanno poi aggiunto che, il TFM è deducibile per quota stabilita per anno in base al principio di competenza e che l'accostamento fatto dalla Agenzia circa il TFR è inconferente, stante il fatto che il rapporto dell’amministratore con la società è inquadrabile come mandato.
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