La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16492 del 2020 ha ritenuto
legittima la trasmissione del credito IVA anche nell’ambito di una cessione d’azienda. Nel caso in esame la società contribuente impugnava l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate, con cui
recuperava a tassazione due crediti indebitamente detratti in quanto relativi a crediti Iva acquisiti a seguito del conferimento dell'azienda X Spa, e, dunque, afferenti alla posizione di un
diverso contribuente e come tali insuscettibili di detrazione da parte di terzi. L'impugnazione era rigettata dalla CTP di Napoli e la sentenza era confermata dal giudice d'appello. La Suprema Corte rileva nel sistema normativo vigente
non è ravvisabile alcun impedimento giuridico alla trasmissibilità del credito Iva, emergendo, anzi, indicazioni di segno contrario poiché l'art.
5, comma 4-ter, DL n. n. 70 del 1988, conv. nella L. n. 154 del 1988 contempla come possibile l'eventualità di una cessione del credito iva risultante dalla dichiarazione annuale, senza che sia necessario, in alcun modo,
che esso si fosse già consolidato in una richiesta di rimborso. Ricorda, infatti, come la cessione di un’azienda (o di un ramo d’azienda) comporta per legge (art. 2558 c.c.) la cessione dei rapporti e (art. 2559 c.c.) dei crediti relativi al suo esercizio, ivi compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’erario. Conseguentemente
il cedente, trasferendo l’azienda, perde ogni legittimazione,
mentre l’intera posizione resta traslata sul cessionario, che, dunque, può utilizzare il credito in detrazione ovvero chiedere il rimborso dell’imposta. Non è ostativa, al riguardo, la diversità dei soggetti passivi coinvolti, se si considera l’avvenuto trasferimento dell’intera posizione nell’ambito della cessione d’azienda.
cass.-16492.2020.cessioneazienda.detraz.creditoiva.pdf