L’art. 7 del DL 34/2019 in sede di conversione, ha previsto una serie di agevolazioni fiscali per il trasferimento di immobili,(registro, ipotecaria e catastale, in misura fissa applicabile alle operazioni di effettuate fino al 31 dicembre 2021).
Sono ammesse al beneficio anche operazioni di acquisto finalizzate alla ristrutturazione e rivendita, purché vengano migliorate le prestazioni energetiche degli edifici e rispettate le norme antisismiche.
Il regime agevolato trova applicazione per i trasferimenti di immobili effettuati fino al 31 dicembre 2021, anche esenti da IVA, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, a condizione che, nei 10 anni successivi all’acquisto, le imprese acquirenti provvedano, alternativamente o alla demolizione, ricostruzione e successiva alienazione degli stessi immobili, anche se suddivisi in più unità immobiliari, (purché l’alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato), oppure detti immobili, siano interessati dagli interventi edilizi previsti dall’art. 3 comma 1 lett. b), c) e d) del DPR 380/2001 (manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) e provvedano alla alienazione, di almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato e purché la ricostruzione/ristrutturazione avvenga conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB (Near Zero Energy Building), A o B.
Come detto, tale beneficio spetta anche alle cessioni esenti da IVA con evidente vantaggio per i privati che cedano a favore di imprese di costruzione o ristrutturazione, le quali normalmente sconterebbero l’imposta di registro del 9% (con il minimo di 1.000 euro), oltre alle imposte ipotecaria e catastale di 50 euro ciascuna.
Ricordiamo infatti che le cessioni, operate da soggetti IVA:
(1) di fabbricati abitativi, se imponibili ad IVA scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (in questo caso, dunque, la norma recata dall’art. 7 del DL 34/2019 non comporta alcun beneficio);
(2) di fabbricati abitativi, se esenti da IVA, scontano l’imposta di registro proporzionale (9% per l’acquirente impresa di costruzione o ristrutturazione, non potendosi applicare le agevolazioni “prima casa”) e le imposte ipotecaria e catastale di 50 euro ciascuna (in questo caso, la norma recata dall’art. 7 del DL 34/2019 comporta un rilevante risparmio di imposta per l’imposta di registro);
(3) di fabbricati strumentali, sia esenti che imponibili ad IVA, scontano l’imposta di registro fissa e le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente del 3% e 1% (anche in questo caso, dunque, la norma recata dall’art. 7 del DL 34/2019 risulterebbe molto vantaggiosa per il contribuente, consentendogli di risparmiare il 4% di imposte ipo-catastali).
Ulteriore novità è costituita dalla possibilità di mantenere il beneficio vendendo, nei 10 anni dall’acquisto, frazionatamente gli immobili risultanti dopo i lavori di ricostruzione o ristrutturazione, purché sia alienato almeno il 75% del nuovo fabbricato.
TABELLA RIEPILOGATIVA
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Trattamento ordinario |
Trattamento agevolato 34/2019 |
Cessione di fabbricati abitativi
o strumentali da parte di privato
(fuori campo IVA) |
Registro: 9% (min. 1.000 euro)
Ipotecaria: 50 euro
Catastale: 50 euro |
Registro: 200 euro
Ipotecaria: 200 euro
Catastale: 200 euro |
Cessione di fabbricati abitativi
imponibile IVA |
Registro: 200 euro
Ipotecaria: 200 euro
Catastale: 200 euro |
Registro: 200 euro
Ipotecaria: 200 euro
Catastale: 200 euro |
Cessione di fabbricati abitativi
esente IVA |
Registro: 9% (min. 1.000 euro)
Ipotecaria: 50 euro
Catastale: 50 euro |
Registro: 200 euro
Ipotecaria: 200 euro
Catastale: 200 euro |
Cessione di fabbricati strumentali,
esenti o imponibili ad IVA |
Registro: 200
Ipotecaria: 3%
Catastale: 1 % |
Registro: 200 euro
Ipotecaria: 200 euro
Catastale: 200 euro |