TRANSFER PRICING: L'UFFICIO DEVE SEGUIRE IL METODO UTILIZZATO DALLA SOCIETA'
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
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19 MAR 2019
La CtR di Milano con sentenza n. 5005/2018 ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Ctp di Milano che aveva accolto il ricorso di una contribuente alla quale era stata contestata a)l’omessa dichiarazione dei componenti positivi di reddito a fronte di politiche di transfer princing ai sensi dell’art. 9 comma 3 dell’art. 110 comma 7 Tuir e b) l’indebita deduzione di costi relativi a operazioni intercorse tra paesi a fiscalità privilegiata in violazione dell’art. 110 comma 10 Tuir. L’Ufficio non condivideva i contenuti dell’analisi svolta sul TP dalla società e presentava una propria analisi di benchmark sia con riferimento all’attività di produzione che di distribuzione della società. In particolare contestava il metodo utilizzato dalla società (TNMM), l’ambito territoriale esteso ai territori europei preso a riferimento dalla società ai fini della selezione delle società comparabili, l’arco temporale considerato per l’analisi del TP che non includeva l’annualità contestata (2010) e riteneva corretto l’utilizzo da parte dei verificatori di una banca dati non disponibile alla società al momento della predisposizione della documentazione di TP per il periodo di imposta 2010. La CtR non ha accolto nessuno dei motivi di impugnazione rilevando che:
  1. Secondo l’articolo 4, comma 6 del Dm 14 maggio 2018, qualora un’impresa abbia utilizzato un metodo che rispetta le disposizioni del Dm, la verifica fiscale dell’Ufficio si deve basare su tale metodo. Quindi  deve ritenersi corretto il metodo TNMM;
  2. L’ambito territoriale di riferimento non va limitato al territorio nazionale. La contribuente aveva incluso tra i comparables alcune società europee, mentre l’Ufficio aveva limitato la ricerca alle sole società italiane. Nel caso di specie, l’apertura a comparables europei è risultata coerente con l’attività esercitata.;
  3. Il periodo di riferimento non può ricomprendere l’annualità contestata;
  4. E’ illegittimo l’utilizzo di versioni di banche dati non disponibili all’epoca di effettuazione dell’analisi da parte del contribuente.
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