TRANSAZIONE FISCALE DI COMPETENZA DEL GIUDICE FALLIMENTARE (Cass. SS. UU. 11.7.2022 n. 21835)
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

TRANSAZIONE FISCALE DI COMPETENZA DEL GIUDICE FALLIMENTARE (Cass. SS. UU. 11.7.2022 n. 21835)

26 LUGL 2022
Le controversie inerenti la transazione fiscale appartengono al giudice ordinario "fallimentare", orientamento ribadito dalla Corte di Cassazione 11.7.2022 n. 21835.
Si osserva, in primo luogo, che la proposta di transazione tributaria deve essere obbligatoriamente contenuta nel piano di concordato o conclusa nell'ambito di un accordo di ristrutturazione ed assume la natura formale di una sub-procedura concorsuale.
La disciplina speciale risponde alla precisa volontà del legislatore di perseguire l'obiettivo del superamento della crisi aziendale, indipendentemente dalla natura giuridica dei crediti dei quali è proposta la ristrutturazione, con la conseguenza di contemperare, eccezionalmente, questo scopo con il principio di indisponibilità del credito tributario, anche al fine di perseguire la massimizzazione delle risorse e il buon funzionamento della pubblica amministrazione.
L'armonizzazione e il raccordo tra discipline sono garantiti dall'art. 90 del DPR 602/73.
La natura essenzialmente concorsuale della transazione fiscale di cui all'art. 182-ter del RD 267/42 e agli artt. 63 e 88 del DLgs. 14/2019 giustifica l'attribuzione della competenza al giudice fallimentare.
 
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