La Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza n. 3749/16/2018 dell’11.9.2018, ha stabilito che il trattamento di fine mandato (TFM) a favore degli amministratori è deducibile senza i limiti.
Secondo i Giudici la normativa a cui riferirsi è contenuta negli articoli 2364 e 2389 del Codice civile, ove è espressamente previsto che il compenso spettante agli amministratori viene fissato dall’assemblea dei soci se non è stato stabilito nell'atto della loro nomina o nello statuto della società.
I Giudici hanno poi precisato che il rapporto dell’amministratore con la società è inquadrabile come mandato e non come rapporto di lavoro subordinato, onde per cui non possono applicarsi agli amministratori le limitazioni prescritte per i lavoratori dipendenti, mancando una espressa previsione normativa.
tfm-ctr-lombardia-3749_16_2018.pdf