La Corte di Cassazione con la ordinanza n. 24848 del 6/11/2020 si è occupata della deducibilità delle quote di accantonamento al trattamento di fine mandato per gli amministratori, statuendo che non esiste una norma che obblighi le società a dedurre le quote nelle forme e nei limiti previsti per i lavoratori dipendenti.
La questione era stata già affrontata dalla giurisprudenza di merito, che da una parte aveva affermato che il criterio di calcolo di cui all’art. 2120 c.c. segnerebbe il limite dell’importo deducibile ai sensi dell’art. 105 del TUIR anche per gli amministratori, (C.T. Reg. Piemonte n. 1221/2/19) e dall'altra parte invece, aveva affermato che non esiste una disposizione che regoli l’entità del TFM da applicare agli amministratori perchè l’art. 2120 c.c. riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti (C.T. Reg. Piemonte n. 618/1/20; C.T. Prov. Reggio Emilia n. 199/2/20).
Secondo i giudici di legittimità, gli unici limiti alla deducibilità degli accantonamenti al trattamento di fine mandato sono l' atto scritto avente data certa, anteriore all’inizio del rapporto che ne specifichi anche l’importo.