TFM DEDUCIBILE PER COMPETENZA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
TFM DEDUCIBILE PER COMPETENZA

TFM DEDUCIBILE PER COMPETENZA

17 MAG 2016
La stampa specializzata ci ha riproposto l’annosa questione della deducibilità del trattamento di fine mandato degli amministratori e segnatamente ha pubblicato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia n. 207/03/2016 depositata lo scorso 27 aprile, ove il collegio ha affermato che detto trattamento (di fine mandato) degli amministratori è deducibile secondo il principio di competenza anche in assenza di una specifica delibera portante la loro nomina, potendosi desumere la data della loro nomina anche da altri elementi diversi dalla delibera.
L’Ufficio aveva ripreso a tassazione l’accantonamento relativo al trattamento di fine mandato sposando l’interpretazione della stessa amministrazione finanziaria che con la risoluzione 211/E/2008, aveva affermato che il TFM rientra nella previsione di cui all’articolo 105, comma 4, del Tuir, che a sua volta richiama l’articolo 17, comma 1, lettera c), del Tuir, ove è stato (a mio parere)  erroneamente ritenuto che la deducibilità delle quote di indennità di fine mandato sia ammessa solo “se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto”, in considerazione del fatto che l’articolo 17 prevedendo tale condizione, la vorrebbe anche implicitamente “riflessa” all’interno dell’articolo 105 del Tuir.
Secondo me invece, come evidenziato dalla miglior dottrina, il “richiamo all’articolo 17 TUIR da parte dell'art. 105 comma 4 TUIR deve intendersi riferito solamente all'identificazione della fattispecie reddituale, la quale, come noto, resta comunque deducibile in capo alla società secondo l’ordinario criterio di competenza previsto dall’articolo 109 TUIR”.
Sul punto rammentiamo che anche la norma di comportamento dell’associazione dottori commercialisti n. 180/2011 aveva evidenziato la completa autonomia esistente tra la possibilità di applicare la tassazione separata in capo al percipiente, (condizione che necessitava dell’esistenza dell’atto di data certa anteriore all’accettazione delle carica), con la condizione di deducibilità, in capo alla società, la quale, diversamente da quanto indicato dalle Entrate, deve dedurre le quote negli esercizi di accantonamento delle stesse, nel rispetto del principio di competenza.
Invero alle medesime conclusioni ed in precedenza era giunta la Commissione imposte dirette del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con il parere n. 1 del 2009, che  analizzando l’evoluzione storica della norma, aveva evidenziato come l’attuale disposizione era stata introdotta nel 1986 (allorquando i compensi agli amministratori andavano dedotti con il criterio di competenza e non di cassa).
La Commissione aveva con ciò fatto rilevare che tale elemento e cioè che i compensi avrebbero dovuto essere dedotti per competenza, non faceva di certo propendere per una presunta volontà antielusiva del legislatore, poiché nessun interesse avrebbe potuto essere ravvisato nella possibile “conversione” dei compensi in indennità di fine mandato, poiché entrambe le poste risultavano deducibili per competenza. Per completezza aggiungiamo che sul medesimo argomento si era espressa Commissione Tributaria di Brescia con la sentenza n. 90 del 21 giugno 2012 concludendo per la legittimità della deduzione per competenza. 
Secondo lo scrivente, la deducibilità dell’indennità per la società non può che andare per competenza, poiché, il legislatore nell’art. 105 comma  4 del Tuir, ha stabilito che gli accantonamenti annuali relativi all’indennità in argomento sono deducibili per competenza, in misura corrispondente alla quota maturata nell’esercizio, così come avviene per gli accantonamenti al fondo di  trattamento  di  fine rapporto, relativo ai  lavoratori  subordinati. 
Ciò ovviamente comporta un immediato beneficio fiscale per la società, legato alla piena deduzione della quota di indennità iscritta nel conto economico di bilancio, a fronte di un impegno finanziario futuro, che si concretizzerà al momento della cessazione dell’ufficio di amministratore.
Insomma, secondo me, il  richiamo fatto dall’articolo 105, comma 4, agli accantonamenti di cui all’articolo 17, comma 1,  lettera  c),  si  riferisce solo alla tipologia di reddito indicata nella disposizione citata e non anche ai presupposti ivi contenuti per l’applicazione della tassazione  separata.
Tale richiamo, è volto solo a individuare le fattispecie deducibili e non anche le condizioni richieste ai fini della relativa deducibilità per la società erogante, sicché le società di capitali che, (anche in assenza di apposita deliberazione dell’organo competente, secondo la CTR Umbra), sono tenute a corrispondere un TFM agli amministratori, devono effettuare nel bilancio d’esercizio un corrispondente accantonamento, la cui deduzione, ai fini IRES, avviene per competenza, prescindendo dal fatto che il diritto  all’indennità  venga stabilito anteriormente all’inizio del rapporto, in sede  di  rinnovo  della carica o in costanza di rapporto.

ctr_umbria_207-03-2016-deducib.-tfm.pdf
VEDI TUTTE
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
dominiciassociati it tfm-deducibile-per-competenza 007Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541/388003 Fax +39 0541/1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa