La
Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna con la
sentenza 319/2023 (Presidente e Relatore V. Bolognesi) è tornata ad occuparsi della disciplina relativa alla
deducibilità dell’accantonamento per il trattamento di fine mandato degli amministratori, richiamando i principi espressi dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza 24848/2020, ove i giudici hanno stabilito che “…
non si rinviene una norma che obblighi le società a provvedere all’ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti.” Dette quote “…
possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, … purché la previsione … risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa”, (Cass. 6.11.2020 n. 24848, Cass. 19.10.2021 n. 28827, Cass. 29.8.2022 n. 25435).
Il collegio romagnolo, riscontrata la presenza della delibera munita del timbro postale, non ha potuto fare altro che condannare l’Ufficio anche alla refusione delle spese di giudizio.
Quello della presenza della
data certa anteriore all’inizio del rapporto, è una vecchia questione che ha visto contrapposti, da una parte l’amministrazione finanziaria, con le risoluzioni n. 211 del 22.5.2008 e n. 124 del 13.10.2017 e l’AIDC, che con la norma di comportamento n. 180 del 07.04.2011, ne ha sostenuto la deducibilità per competenza anche in assenza dell’atto di data certa.
La cassazione ha aderito alla interpretazione più restrittiva fornita dall’amministrazione finanziaria, precisando ulteriormente ed a partire dalla sentenza n. 26431 del 19.10.2018, che
l’atto di nomina, deve anche contenere l’importo dell’indennità deliberata (Cass. 16.2.2021 n. 3994 e Cass. 29.4.2022 n. 13556).
Tale interpretazione è evidentemente
diretta ad evitare “sistemazioni” del reddito, nell’immediatezza della chiusura del bilancio (Cass. n. 26431/2018), onde per cui, al fine di evitare contestazioni, si consiglia di inviare, a mezzo pec, la decisione assembleare portante la nomina e la determinazione dell’indennità attribuita all’amministratore, subito dopo l’adunanza e prima che l’amministratore si pronunci sull’accettazione. Ottenuta l’accettazione della carica, occorre anche ricordare che secondo il pensiero dell’amministrazione finanziaria, (C.M. n. 14/1987), i premi versati all’assicurazione a titolo di TFM, costituiscono un mero investimento non deducibile dal reddito d’impresa, pensiero fortunatamente smentito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2994/2022, ove ha affermato che gli accantonamenti investiti in polizze assicurative non incidono sulla disciplina applicabile ai fini del reddito d’impresa, costituendo una mera modalità di accantonamento.
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