La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6171 del 10 marzo 2017 ha stabilito che è permuta, (il terreno in cambio di appartamenti) l’operazione con la quale un terreno edificabile viene ceduto, in cambio di fabbricati realizzati sul terreno medesimo, principio che può essere utilizzato non solo ai fini del registro ma anche per le plusvalenze immobiliari produttive di redditi diversi ex art. 67 comma 1 lett. b) del TUIR.
La stessa Corte, nella sentenza 25 gennaio 2006 n. 1427, aveva infatti sostenuto che, inell’ipotesi di permuta di un terreno con un’unità immobiliare di futura realizzazione, la plusvalenza si realizza con il venire a esistenza del bene futuro e non al momento della stipulazione del contratto, “momento in cui il corrispettivo della cessione del terreno è entrato nel patrimonio del soggetto che ha ceduto il terreno”. vale a dire, quando la cosa futura viene ad esistenza, “dovendosi escludere che possa invece riguardare l’atto di identificazione catastale” e cioè allorquando “si intende esistente l’edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e sia stata completata la copertura” ex art. 2645 bis comma 6.