TERMINE DI 60 GG DA RISPETTARE ANCHE PER GLI ACCESSI BREVI E SENZA RILIEVI
17 SETT 2020
La Corte di cassazione con la sentenza n. 19363 del 17 settembre 2020, ha ribadito che l'accertamento non può essere notificato prima di sessanta giorni, anche nel caso in cui vi sia stato solo un accesso breve della Guardia di finanza perchè si viola l'art. 12 comma 7 dello statuto dei diritti del contribuente.
Secondo i Giudici l'obbligo di osservanza del termine dilatorio di 60 gg. è applicabile anche in caso di accessi meramente finalizzati alla acquisizione della documentazione poi verificata in caserma ed anche se il verbale non contenga specifiche contestazione di violazioni.