TENDE, PERGOLATI E SCHERMATURE SOLARI CON SUPERBONUS 110%
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
TENDE, PERGOLATI E SCHERMATURE SOLARI CON SUPERBONUS 110%

TENDE, PERGOLATI E SCHERMATURE SOLARI CON SUPERBONUS 110%

16 GEN 2021
L'installazione di tende (sia esterne che interne), pergolati, persiane ed altri oscuranti o schermature solari, beneficia del superbonus fiscale al 110%, nel limite massimo di spesa di euro 60.000 euro, puchè l'installazione venga effettuata contestualmente a un intervento di risparmio energetico trainante che consenta cioè di ottenere un miglioramento energetico (termico) di almeno due classi o, se ciò non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (rientrano nelle spese che beneficiano del superbonus lo smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti; le prestazioni professionali la produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.); le opere provvisionali e accessorie).
Ricordiamo che si considerano interventi trainanti 
 
  • interventi di isolamento termico sugli involucri;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi per il miglioramento sismico.
In assenza di lavori trainanti, la detrazione fiscale della spesa è ridotta al 50% nei medesimi limiti di 60.000 euro.
Dal sito dell'Ena si evince che “sono agevolabili l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata” purchè le schermature siano:
  1. applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’utente;
  2. a protezione di una superficie vetrata,
  3.  installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata;
  4. mobili;
  5. schermature “tecniche”.
Rammentiamo che entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata telematicamente all’Enea la scheda descrittiva dell’intervento e che la documentazione (tecnico/amministrativa) va conservata dal contribuente (certificazione del fornitore/produttore/assemblatore che attesti il rispetto dei requisiti tecnici; stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario; schede tecniche dei componenti e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP)/fatture e bonifici relativi alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico).

 
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