Tempi ristretti per la riscossione dei dazi doganali (CTR di Bologna, sez. di Parma, Sez. XXII, sent
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

Tempi ristretti per la riscossione dei dazi doganali (CTR di Bologna, sez. di Parma, Sez. XXII, sent

04 AGO 2010
Secondo quanto stabilito dai giudici della Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sezione staccata di Parma, la cartella di pagamento finalizzata alla riscossione dei dazi doganali deve essere notificata entro il termine prescritto dall’art. 11 del d.lgs. n. 46 del 1999, il quale, a sua volta, rinvia alla previgente versione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, dov’è previsto che la notifica della cartella di pagamento avvenga “entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo”. I dazi doganali, infatti, rientrano nel novero delle “entrate statali” di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999, il quale, per l’appunto, elenca le entrate statali la cui riscossione coattiva deve avvenire a mezzo ruolo, secondo quanto prescritto dal citato d.lgs. n. 46 del 1999, che contiene la disciplina generale della riscossione. Per quanto specificamente attiene al termine ed al tempo entro cui la cartella deve essere notificata, il citato articolo 11 del d.lgs. n. 46 del 1999 rinvia alla previgente versione dell’art. 25 del d.p.r. n. 602 del 1973, il quale, al comma 1, prevede che “Il concessionario notifica la cartella di pagamento, entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede”. Tale articolo 25, nella versione citata all’interno dell’art. 11 del d.lgs. n. 46 del 1999, era stato successivamente modificato, con il seguente testo: “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede”. Nella sostanza, in seguito alla modifica apportata dall'art. 1, comma 1, lettera b), D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, in vigore dal 9 giugno 2001, l’inciso “entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo” era stato soppresso. Tuttavia, tale riformulata versione dell’art. 25 è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza 15 luglio 2005 n. 280, proprio perché non prevedeva alcun termine entro cui effettuare la notifica della cartella di pagamento. Cosicché il Legislatore è intervenuto modificando l’art. 25, a mezzo dell’art. 1, commi 5 bis e 5 ter, del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito nella legge 31 luglio 2005 n. 156, introducendo una disciplina “transitoria” ed una a regime, in ordine ai termini di notifica della cartella di pagamento. Il punto è che il comma 5 ter citato ha chiaramente precisato che la riforma della riscossione avvenuta nel 2005 ha riguardato unicamente le imposte sui redditi e l’Iva. Per tutti gli altri tipi di tributi, quindi, continua a trovare applicazione la previgente versione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, non ovviamente nel testo vigente tra il 2001 ed il 2005, in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, bensì nel testo antecedente alla modifica che ha condotto alla declaratoria di incostituzionalità da parte della Corte delle Leggi, il quale, come visto, impone la notifica della cartella entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo. In pratica, a) per tutti i tributi diversi dalle imposte dirette e dall’Iva, si applica la versione dell’art. 25 contenuta nell’art. 11 del d.lgs. n. 46 del 1999, atteso che la versione successiva a quella ivi recata è stata dichiarata incostituzionale (pertanto, ad oggi, continua ad applicarsi per tali tributi la versione dell’art. 25 presente nell’art. 11 del d.lgs. n. 46 del 1999); b) per le imposte dirette e per l’Iva, si applica la nuova versione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, così come modificata dall’art. 1 del d.l. 106 del 2005, ovvero, in determinati casi, il regime “transitorio”, sempre previsto dal citato dl 106 del 2005 (al co. 5 bis). (a cura dell'Avv. Fabio Falcone, Partner dello Studio Legale e Tributario Dominici & Associati).

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