TELEFISCO COME IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
TELEFISCO COME IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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IL DECADIMENTO DELLA POLITICA
Ieri grande attesa per Telefisco 2022, dove ci aspettavamo precisazioni e spiegazioni sul Superbonus ed in particolare sul sisma bonus acquisti e sul suo termine di scadenza e invece è andato in onda il nulla di interessante ed il tutto di ciò che era già stato scritto o chiarito.
In sostanza, mi è sembrato di stare davanti al televisore ad attendere l’elezione del Presidente della Repubblica per arrivare a sera e sentirmi nuovamente dire quello che sapevo già e cioè, che non c’è il quorum per la sua nomina. Sarà la nostalgia degli anni in cui mi approcciavo a questa professione con grande passione o forse e più semplicemente, sarà che sto diventando intollerante verso il banale, ma mi chiedo a cosa serve organizzare una così solenne kermesse solo per veder sfilare facce sapienti che rispondono a domande preconfezionate.
Forse è l’accomunamento con la politica dei nostri giorni dell'apparire piuttosto che dell'essere che mi irrita, come dire, l’importante è esserci (davanti ai social o al televisore), poi se le risposte, quelle vere, non arrivano non ha importanza, ma l’importante è farsi vedere.
Se questo è il nuovo, posso certamente affermare che era meglio quando si stava peggio.
Ma andiamo a quelle che io definisco banalità messe in bocca a facce sapienti:
  1. I bonus facciate necessitano sempre del visto di conformità e di attestazione di congruità delle spese. Telefisco ci ha fornito un esempio interpretativo di una norma, che è veramente scritta bene e che, nella sua semplicità, prevede che ne sono esclusi solo gli interventi classificati come attività di edilizia libera e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, (fatta eccezione per quelli che beneficiano del bonus facciate).
  2. L’amministrazione finanziaria ha poi di fatto letto quello che aveva scritto nella risposta all’interpello n. 907- 1595/2021 e cioè che in presenza di capitolati di appalto che contemplano interventi sia di efficienza energetica, sia di riduzione del rischio sismico, la verifica del superamento della soglia di completamento del 30% dei lavori complessivi, può essere fatta in modo disgiunto, separando di fatto i due ambiti di intervento
  3. Ma non solo, ha anche letto quello che aveva scritto nella risposta all’interpello n. 791/2021 e cioè che il superamento del 30% dei lavori va effettuata avendo riguardo all’intero intervento e non soltanto alla sua parte che rientra nell’ambito di applicazione del superbonus.
  4. La risposta relativa alla eliminazione delle barriere architettoniche, ha invece, si fa per dire, confermato le precedenti interpretazioni e cioè che il limite massimo di spesa è di 96.000 euro per ogni unità abitativa comprensiva delle sue pertinenze, anche se accatastate separatamente, aggiungendo che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, le relative spese, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, vanno considerate, dal condomino o dall’unico proprietario dell’intero edificio (fino a 4), in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa ammesso alla detrazione. Se l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche è “trainato” da un intervento antisismico, il limite di 96.000 euro va complessivamente considerato tenendo conto anche delle spese sostenute per tale intervento antisismico.Mala tempore currunt sed pejora parantur.
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