L'agenzia delle entrate con la
risposta all'Interpello del 19.11.2024 n. 224 ha chiarito che il regime di tassazione applicabile ai corrispettivi percepiti sulla base di un contratto, sottoposto a condizione verificatasi nel corso del 2024, avente per oggetto la costituzione di un diritto di superficie su di un terreno agricolo acquistato per successione, ma stipulato prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate all'art. 67, comma 1, lett. h), TUIR, dall'art. 1comma 92 l.213/2023 in vigore dal 01.01.2024 che, anche sulla base della prassi previgente e per effetto delle modifiche sopra citate, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. h), TUIR:
- fino al 31 dicembre 2023, la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo non avrebbe generato alcuna plusvalenza qualora il terreno fosse stato posseduto da più di cinque anni oppure, in ogni caso, se fosse stato acquisito per successione;
- dal 1° gennaio 2024, il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie di un terreno agricolo rientra, in ogni caso, nella categoria dei redditi diversi con imputazione al periodo d'imposta di effettiva percezione.
Di conseguenza il contribuente dovrà assoggettare a tassazione
le somme ricevute nel 2024 quali redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. h), TUIR, mentre
non rileveranno, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), i corrispettivi eventualmente percepiti fino al 31 dicembre 2023, in quanto riferiti a un bene pervenuto al contribuente medesimo per successione.