Secondo la motivazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 3946/17 depositata il 03.04.2017, il trust va assoggettato ad imposta di registro in misura fissa perché è da considerarsi un programma contrattuale con cui il disponente (denominato anche settlor) affida ad un terzo soggetto fiduciario (denominato trustee) la gestione di un bene che poi sarà destinato al beneficiario finale, sempre indicato dal disponente.
Il bene conferito affidato al trustee non entra a far parte del patrimonio di quest’ultimo e non è assimilabile né ad una donazione, ne ad un contratto con «vincolo di destinazione», disciplinato dal comma 47 dell’articolo 2 del Dl 262/2006 e per tale motivo deve scontare l'imposta di registro in misura fissa.
ctp-milano-3946-03-2017-quote-al-trust.pdf