TASSA FISSA PER LA RINUNCIA AL DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE ASSEGNATARIO
20 GEN 2020
La commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza 6115/19, ha stabilito che l’imposta di registro sull’atto notarile con cui gli ex coniugi formulano la rinuncia al diritto all’abitazione per poter vendere la casa, sconta l'imposta di registro in misura fissa, perché il diritto del coniuge assegnatario, trascritto al registro immobiliare in seguito agli accordi di separazione, ha natura personale di godimento mentre la rinuncia non comporta la riespansione del diritto di proprietà.
Secondo i giudici, il diritto del genitore collocatario dei minori ad abitare nell’immobile ha natura personale di godimento perché è ispirato dall’interesse pubblico a garantire la conservazione dell’habitat familiare in favore dei figli e la trascrizione dell'assegnazione serve solo a tutelare il coniuge che vive nell’abitazione nei confronti dei terzi.