Continua il balletto delle
risposte dell'Agenzia delle entrate agli interpelli dei contribuenti, per fortuna, questa volta, a chiarimento della posiibilità di accesso ai benefici 110% da parte di persone fisiche (conduttori dell'immobile con contratto registrato). Â
Con la
Risposta ad Interpello n. 288/2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito cheÂ
possono usufruire del superbonus gliÂ
interventi eseguiti dal conduttore persona fisica, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su di unÂ
appartamento e unÂ
box pertinenzialeÂ
di proprietà di una società di gestione immobiliare al ricorrere di determinate condizioni, tra cui
la presenza di un contratto di locazione regolarmente registrato.
L'Agenzia ha così riconosciuto il diritto del conduttore (proprietario, possessore o detentore), purchè l'immobile rientri nell'ambito applicativo dell'agevolazione, superando la sua precedente e discutibile interpretazione, fornita dalla
DRE Toscana n. 911-846/2021
Secondo l'Agenzia, va  valorizzato l'utilizzo effettivo dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili, a prescindere dal rapporto giuridico che lega l'utilizzatore all'immobile medesimo (proprietario, possessore o detentore),Â
non rilevando, ai fini del superbonus, cheÂ
l'immobile detenuto dal conduttore o dal comodatario persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sia diÂ
proprietà di un soggetto escluso dall'agevolazione in esame, come ad esempio una società .
In altri termini, il conduttore di una unità immobiliare di proprietà di una società che sostiene spese per interventi di efficienza energetica
con il consenso del proprietario,
ha diritto alla detrazione se l'immobile fa parte di un edificio in condominio, mentre è escluso dall'agevolazione qualora l'unità non sia funzionalmente autonoma e non disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e faccia parte di un edificio interamente di proprietà di tale società , in quanto fattispecie non ammessa al superbonus.
 Quindi riepilogando la condizione è legittima allorquando:
- il proprietario, ossia la società , abbia dato il proprio consenso all'esecuzione dei lavori;
- il conduttore abbia sostenuto le spese per tali interventi;
- gli immobili siano detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.                                                                                                                                                                                                                         ATTENZIONE Segnaliamo però che l'agenzia con la risposta all'Interpello n. 288/2022 ha equiparato i titolari di cariche sociali ai soci di societÃ