SUPERBONUS 110%: COME RIPARTIRE LE SPESE DEI TECNICI E L'ONORARIO DEL COMMERCIALISTA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

SUPERBONUS 110%: COME RIPARTIRE LE SPESE DEI TECNICI E L'ONORARIO DEL COMMERCIALISTA

08 FEB 2021
L’articolo 119 comma 15 del decreto "Rilancio", ha stabilito che sono detraibili gli onorari dei professionisti (tecnici e commercialista) che partecipano alla realizzazione delle opere che danno diritto a fruire del SUPERBONUS 110% (ivi comprese le spese sostenute per il rilascio degli attestati di prestazione energetica (Ape) e quelle per le asseverazioni).
La circolare 24/E/2020 ha però precisato che dette spese risultano agevolabili in funzione della tipologia di lavori, purché essi vengano effettivamente eseguiti e gli onorari rispettino «… i valori massimi di cui al decreto del ministro della Giustizia del 17 giugno 2016delle prestazioni di progettazione».
In sostanza la disposizione normativa ha individuato un tetto massimo per le spese tecniche professionali che sono da ritenersi congrue purchè nei limite massimo del citato decreto.
Invero, ricordiamo che identico paletto era stato previsto per la congruità degli importi delle opere eseguite dall'impresa esecutrice, ove era stato previsto che occorre riferirsi ai prezziari regionali o al prezziario Dei.
Ma il vero problema non risiede nella determinazione della congruità delle spese professionali, quanto nella sua ripartizione fra i diversi lavori effettuati.
Occorre cioè individuare, la classe dei lavori a cui imputare le suddette spese professionali.
La circolare 24/2020, ha previsto che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni e delle asseverazioni, sono detraibili nella misura del 110 %, nei limiti previsti per ciascun intervento.
A nostro giudizio, nell’ipotesi di realizzazione di diversi interventi (miglioramento sismico, cappotto, finestre, caldaia ecc…), il costo sostenuto per le prestazioni professionali, deve essere imputato ad ogni singolo intervento in relazione alla prestazione svolta e laddove non sia specificamente individuabile, (si pensi al visto del commercialista), si potrà fare riferimento a un criterio di imputazione proporzionale.
Il secondo problema da affrontare e poi quello relativo alla possibilità di includere le spese professionali tra quelle oggetto di opzione per la cessione o lo sconto in relazione ad uno stato di avanzamento lavori, operazione certamente legittima perché codificata dall’articolo 121 del Dl 34/2020, che al comma 1-bis, prevede di esercitare l’opzione della cessione o sconto in fattura in relazione a ogni singolo stato avanzamento lavori nel caso in cui gli interventi non siano ammessi al superbonus, mentre per gli interventi ammessi al superbonus, limita detta possibilità agli stati di avanzamento dei lavori che lo ricordiamo non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno di essi deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento. Sul punto ricordiamo anche che l’amministrazione finanziaria, con la risposta 538/2020, ha precisato che in presenza di SAL e quindi ai fini del raggiungimento del 30%, 60%, occorre confrontare l’ammontare dei costi corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori e l’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento, così come valutate in fase di progetto e senza tener conto dei tetti previsti per i vari interventi.
 



 
 
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