SUPERBONUS 110% ANCHE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU PERTINENZE
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SUPERBONUS 110% ANCHE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU PERTINENZE

SUPERBONUS 110% ANCHE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU PERTINENZE

13 GEN 2021
In presenza di interventi trainanti (articolo 119 comma 1 o comma 4 del Dl Rilancio) l’installazione di impianti solari fotovoltaici sulle pertinenze degli immobili, beneficia del SUPERBONUS 110%.  
Lo ha chiarito la circolare 30/E dell’agenzia delle Entrate precisando che tali installazioni rientrano tra gli interventi trainati.
La detrazione spetta quindi tutte le volte in cui i pannelli solari fotovoltaici vengano installati:
  1. sulle parti comuni di un edificio in condominio (es. lastrico solare condominiale, pensiline nel parcheggio condominiale); 
  2. sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio;
  3. sui tetti o sulle pertinenze degli edifici unifamiliari.
La predetta circolare dell'Agenzia ha poi unteriormente chiarito che è possibile ammettere al superbonus anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono le spese, in qualità di condòmini, per interventi sulle parti comuni di un condominio, purchè sia in prevalenza abitativo.
Nel caso in cui la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza sia inferiore al 50%, il beneficio fiscale spetterà solo ai possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione, precisando ulteriormente che ai fini del calcolo della superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza vanno conteggiate tutte le unità, comprese quelle non residenziali e le pertinenze.
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