SULLA RETROATTIVITA' DELL'ART. 20 DEL TUR
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
SULLA RETROATTIVITA' DELL'ART. 20 DEL TUR

SULLA RETROATTIVITA' DELL'ART. 20 DEL TUR

25 APR 2018
Com’è noto, la vecchia lettura dell’art. 20 del TUR, attuata dalla amministrazione finanziaria e confortata dalla giurisprudenza di legittimità, è stata disconosciuta dal legislatore, che in ossequio ai principi di certezza del diritto, con la L. 205/2017, ha inibito agli uffici dell’amministrazione finanziaria, di ricercare aliunde gli effetti degli atti portati alla registrazione.
I dubbi degli interpreti sono però rimasti immutati in relazione agli atti formati in data antecedente alla sua entrata in vigore (01 gennaio 2018), poiché la Corte di legittimità ha affermato che non vi sono motivi di interesse generale che giustifichino un’interpretazione retroattiva del nuovo art. 20 del DPR 131/86, atteso che esso non asseconda gli interessi dell’amministrazione finanziaria, dimenticandosi così, della certezza del diritto, che è notoriamente un interesse anche dei contribuenti.
L’Agenzia delle Entrate, pur negando tale valenza interpretativa della nuova formulazione dell’art. 20 del TUR, ne ha discutibilmente affermato l’applicabilità anche agli atti impositivi notificati a far data dal 1° gennaio 2018 ed infine la giurisprudenza di merito, successiva alla data di entrata in vigore della novella normativa, (CommissioneTributaria Provinciale di Milano sentenza n. 571 del 2018 e CommissioneTributaria Provinciale di Reggio Emilia n. 4/2/18), ha espressamente e fondatamente affermato di non condividere l’orientamento di legittimità circa la natura innovativa del novellato art. 20.
A conforto della interpretazione fornita dalla giurisprudenza di merito, circa l’applicabilità della nuova disposizione anche agli atti antecedenti alla data della sua entrata in vigore, si era espressa la prevalente dottrina a cui aveva fatto seguito anche la circolare di Assonime.
Ora il Consorzio Studi e ricerche fiscali del Gruppo Intesa Sanpaolo, con la circolare n. 3 del 19.04.2018, ha formalizzato il suo dissenso circa le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in ordine alla irretroattività del nuovo art. 20 del TUR, precisando che la nuova disposizione rappresenterebbe la guida per la tassazione degli atti portati alla registrazione, ponendo così fine alla querelle sulla discutibile attività riqualificatoria attuata dagli uffici  impositori (mi riferisco alla riqualificazione degli atti di cessione totalitaria di quote o agli atti di conferimento d’azienda seguiti dalla cessione quote). Le novità apportate dalla novella normativa consisterebbero nel fatto che l’interpretazione degli atti, non deve essere influenzata dal contenuto di eventuali altri atti, seppur collegati al primo e nella conferma del fatto che la disciplina generale dell’abuso del diritto opera anche nel campo del TUR, questione a mio parere pacifica poiché oggetto di un precedente intervento normativo con l’introduzione dell’art. 10 bis nella L.212/2000, ove il legislatore ha esplicitato l’applicabilità anche alle imposte indirette.
La natura antiabusiva dell’art. 20 del TUR era stata avversata dalla Corte di legittimità, che probabilmente ispirata dalla necessità dettata da esigenze di cassa, si era sforzata di giustificare detta riqualificazione, (ex pluribus Cassazione nn. 10080/2014, 8655/2015 e 8542/2016). 
Invero, non tutta la Cassazione si era adeguata a tale criterio, poiché i principi richiamati dalla dottrina, circa la inclusione dell’imposta di registro nel novellato art. 10 bis della L.212/2000 erano stati evidenziati nella sentenza della Suprema Corte n. 2054/2017.
Ciò che volevo far rilevare è che tutti coloro che si sono espressi sull'argomento, hanno ritenuto di poter individuare l’applicabilità retroattiva della nuova disposizione, in virtù di ben chiari principi di diritto ritratti dall’ordinamento interno e sovranazionale, mentre la conclusione della Corte di legittimità propende per una diversa conclusione.
Ma allora siamo stati tutti formati su principi errati, oppure qualcuno si preoccupa della cassa anziché della giustizia?      
 
 
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