A fronte di timide prese di posizione della dottrina, ho deciso di dire la mia opinione sulle nuove regole introdotte con la novella normativa, entrata in vigore il 16 settembre 2022 e segnatamente sul nuovo onere probatorio.
Cominciamo con il dire che le novità introdotte sono applicabili a tutte le controversie pendenti, per via della sua natura procedimentale.
Il nuovo comma 5-bis stabilisce infatti che:“L’Amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”.
A me sembra evidente che il legislatore, da una parte ha introdotto un maggior rigore per l’ufficio, nella ricerca ed individuazione della prova diretta a sostenere la pretesa impositiva e dall’altro, ha introdotto una maggiore attenzione dell’organo giudicante nel valutarne la consistenza.
L’ufficio, in quanto attore in senso sostanziale, ha l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva, mentre il contribuente ha l’onere di provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della stessa e prima in applicazione dell’art. 2697 c.c..
Non v'è chi non veda come il giudice sia ora chiamato a valutare (con maggiore attenzione) le prove prodotte in giudizio dall’Ufficio per sostenere la pretesa e quest’ultimo, se non vorrà incorrere in censure motivazionali, è ora obbligato ad indicare nell’atto impositivo, tutti i mezzi probatori utilizzati per sostenerla.
L’intervento del legislatore, che da una parte ha emancipato la normativa tributaria dal ricorso alle norme civilistiche sul riparto dell’onere probatorio, suona oggi come una ammonizione per l’amministrazione finanziaria, circa una maggiore attenzione nella formulazione della motivazione e introduce una maggiore "attenzione" nell'organo giudicante nel pesarne la sostanza, limitando così le tante derive presuntive che hanno caratterizzato gli atti e la giurisprudenza di questi ultimi anni.
Il giudizio, che deve essere circoscritto ai “… fatti dedotti dalle parti” ed ai limitati poteri istruttori contenuti nell’art. 7, del D.lgs. n. 546/1992, è stato innovato nella sola parte in cui il legislatore ha introdotto la prova testimoniale scritta, con mera funzione integrativa e non sostitutiva degli elementi dedotti in giudizio, laddove esista un’obiettiva incertezza che renda impossibile la decisione.
La logica conclusione o la grande novità della novella normativa, è che la prova è oggi assurta a requisito di legittimità della pretesa, perché ove il giudice tributario accerti un difetto di prova, è tenuto ad annullarla senza entrare nel merito della stessa.
Aggiungo poi che il nuovo testo normativo, nella parte in cui ha introdotto il carattere “circostanziato” e “puntuale” delle prove e la loro non contraddittorietà, limita, a mio modesto parere, l’utilizzo delle presunzioni (rimaste inalterate nella loro generale valenza), alla sola presenza di elementi plurimi, facendo scomparire le presunzioni semplici fondate su di un unico elemento seppura grave e preciso..