La Corte di Cassazione con la sentenza n. 34917 del 13.12.2023, ha escluso la possibilità di riqualificare, ai fini dell'imposta di registro, la cessione della totalità delle quote in cessione d'azienda.
Secondo i giudici, non è possibile applicare l’art. 20 del DPR 131/86 per riqualificare l’atto di cessione di partecipazioni in cessione di azienda, perchè la volontà del legislatore è chiaramente diretta a circoscrivere l’applicazione dell’art. 20 del DPR 131/86 alla sola interpretazione dell’atto portato alla registrazione, coordinandolo, così, con l'art. 10 bis della L. 212/2000 sull'abuso del diritto, escludendo gli elementi extratestuali e gli atti collegati.
Insomma, l’interpretazione che l’Ufficio deve dare, dell’atto portato alla registrazione, ai fini dell’imposta di registro, deve essere fondata solo sugli effetti giuridici dell’atto, evidenziando che i due istituti (cessione di partecipazione e cessione di azienda) hanno effetti giuridici diversi, (es. con riferimento al trasferimento delle passività).