La Corte di Cassazione con l'ordinanza n.22409 del 06.09.2019, chiude nuovamente la porta in faccia all'Agenzia delle entrate stabilendo che è illegittima la riqualificazione della cessione di fabbricato da demolire in area edificabile.
E' infatti abbastanza usuale che l'ufficio accerti gli atti di permuta con cui i contribuenti trasferiscono la proprietà di un fabbricato, per il quale (spesso) è anche stato stato ottenuto il permesso di demolizione e successiva ricostruzione, in cambio di una parte della nuova costruzione.
La pretesa avanzata dall'ufficio si fonda su una errata interpretazione degli artt. 67 e 68 del Tuir, errata perchè la Cassazione ha ribadito che l’articolo 67 del Tuir riguarda le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e non degli immobili, non potendosi mutare l’entità sostanziale del fabbricato sulla base di presunzioni derivate da elementi soggettivi e tali considerazioni rilevano anche qualora il venditore abbia già presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell’immobile.
errato-riqualificare-fabbricato-in-terreno-edific.pdf