STOP ALLA RIQUALIFICAZIONE DI FABBRICATI IN TERRENI EDIFICABILI
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
STOP ALLA RIQUALIFICAZIONE DI FABBRICATI IN TERRENI EDIFICABILI

STOP ALLA RIQUALIFICAZIONE DI FABBRICATI IN TERRENI EDIFICABILI

09 SETTE 2019

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n.22409 del 06.09.2019, chiude nuovamente la porta in faccia all'Agenzia delle entrate stabilendo che è illegittima la riqualificazione della cessione di fabbricato da demolire in area edificabile
E' infatti abbastanza usuale che l'ufficio accerti gli atti di permuta con cui i contribuenti trasferiscono la proprietà di un fabbricato, per il quale (spesso) è anche stato stato ottenuto il permesso di demolizione e successiva ricostruzione, in cambio di una parte della nuova costruzione. 
La pretesa avanzata dall'ufficio si fonda su una errata interpretazione degli artt. 67 e 68 del Tuir, errata perchè la Cassazione ha ribadito che l’articolo 67 del Tuir riguarda le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e non degli immobili, non potendosi mutare l’entità sostanziale del fabbricato sulla base di presunzioni derivate da elementi soggettivi e tali considerazioni rilevano anche qualora il venditore abbia già presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell’immobile.

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