PER LA STABILE ORGANIZZAZIONE NON BASTA DETENERE UNA SOCIETA' FIGLIA CON MEZZI UMANI E TECNICI
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PER LA STABILE ORGANIZZAZIONE NON BASTA DETENERE UNA SOCIETA' FIGLIA CON MEZZI UMANI E TECNICI

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19 APR 2024
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2700 del 2024 si è pronunciata in tema di stabile organizzazione escludendone la sua configurabilità nel caso di una “brunch”, localizzata in uno stato membro, che svolge, per conto della sede principale situata in altro Stato, servizi promozionali, di marketing e di supporto alle vendite. La decisione trae fondamento dai principi unionali  secondo cui "l'articolo 44 della direttiva IVA e l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 282/2011 devono essere interpretati nel senso che una società avente la propria sede legale in uno Stato membro non dispone di una stabile organizzazione in un altro Stato membro per il motivo che tale società vi detiene una società figlia che mette a sua disposizione mezzi umani e tecnici in forza di contratti con i quali essa le fornisce, in via esclusiva, servizi di marketing, regolamentazione, pubblicità e rappresentanza che sono in grado di avere un'influenza diretta sul volume delle sue vendite" (CGUE sentenza C-333/20). Sempre richiamando la Corte di Giustizia Europea la Cassazione afferma che "un soggetto passivo destinatario di servizi, la cui sede d'attività economica è fissata fuori dell'Unione europea, non dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore dei servizi di cui trattasi, giuridicamente distinto da tale destinatario, quando quest'ultimo non vi dispone di una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici che possa costituire tale stabile organizzazione, e ciò anche qualora il soggetto prestatore dei servizi realizzi a vantaggio di detto soggetto destinatario, in esecuzione di un impegno contrattuale esclusivo, prestazioni di lavoro per conto terzi nonché una serie di prestazioni accessorie o supplementari, che concorrono all'attività economica del soggetto passivo destinatario in tale Stato membro" (CGUE sentenza C-232-2022).



cassaz-stabile-org.-2024-04-18t143338.809.doc
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