STABILE ORGANIZZAZIONE AL PROFESSIONISTA TEDESCO CHE ESERCITA STABILMENTE IN ITALIA
23 GEN 2023
Secondo la sentenza Cass. 22.1.2024 n. 2116, rappresenta stabile organizzazione l'immobile detenuto in Italia da una cittadina tedesca nel quale vengono svolte attività con finalità psicopedagogiche a favore di persone disagiate.
Sono stati accertati, in particolare:
- il carattere fisso della sede di affari e il fatto che essa sia utilizzata dalla persona in modo permanente;
- l'idoneità della sede fissa di affari a produrre reddito in modo autonomo rispetto alla casa madre;
- la disponibilità della sede fissa di affari in capo al soggetto non residente.
Il reddito generato dalla stabile organizzazione è stato assoggettato a tassazione in Italia a norma dell'art. 14 della Convenzione Italia-Germania, trattandosi di attività ricondotte tra quelle di lavoro autonomo.
A questi fini, la nozione di "base fissa" è esattamente sovrapponibile a quella di stabile organizzazione prevista dall'art. 5 del Trattato tra i due Stati.