SRL: SOCIO AMMINISTRATORE CON DIRITTO DI INFORMAZIONE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

SRL: SOCIO AMMINISTRATORE CON DIRITTO DI INFORMAZIONE

04 FEB 2018
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2038 del 26.01.2018, ha stabilito che il socio-amministratore di srl ha il diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri e i documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori, cui egli non abbia in tutto o in parte partecipato.
La Corte ha inoltre affermato che la responsabilità solidale gestoria di cui all’art. 2476, comma 1 c.c.,  non è mai oggettiva, dovendo sussistere sempre l’elemento soggettivo della colpa, ove la mera annotazione del dissenso non è sufficiente “non trattandosi di esenzione formale, ma di sostanziale assenza di colpa”.
In merito poi, al diritto di ispezione dei soci ex art. 2476, comma 2 c.c., la Suprema Corte statuito che esiste anche in capo al socio-amministratore di srl il diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri e i documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori, cui egli non abbia in tutto o in parte partecipato.
Qualora tale diritto sia di fatto precluso da altri, gli stessi potranno agire per far valere l’impossibilità di adempimento diligente dell’incarico gestorio, qualora siano lasciati all’oscuro delle vicende sociali “e, dunque, per la stessa esigenza di adempiervi fedelmente e non incorrere in responsabilità”.

 
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