L'art. 4 del DL 73/2022 ha modificato la disciplina contenuta nell'art. 59 del DPR 600/73, disponendo che l'istanza per lo spostamento del domicilio fiscale in un Comune diverso deve essere presentata:
- alla Direzione regionale per spostamenti nella stessa Regione;
- alla Divisione contribuenti dell'Agenzia delle Entrate, in caso di spostamenti in una Regione diversa.
E' stato, inoltre, previsto che dopo la modifica del domicilio, è competente:
- per la richiesta di revoca, l'organo che ha emanato l'originario provvedimento;
- per la richiesta di variazione del domicilio, la Direzione regionale, per spostamenti del domicilio fiscale nell'ambito della stessa Regione e la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle Entrate, per spostamenti in altra Regione.
Il provvedimento che modifica il domicilio fiscale, e quello emesso per successive revoche o modifiche, produce effetti dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui viene notificato.