SPONSORIZZAZIONI NON SINDACABILI DAL FISCO SINO A EURO 200.000
15 GIU 2018
La CTR dell'Emilia Romagna, con la sentenza 3004/17, ha stabilito che il fisco non può contestare l’antieconomicità della sponsorizzazione.
I giudici bolognesi, richiamando la giurisprudenza di legittimità (8981/2017), hanno così ricordato che se si rispetta il tetto di euro 200.000,00, ex articolo 90, comma ottavo, della legge 289/02, non serve alcuna valutazione di inerenza sulla congruità dei costi sostenuti rispetto al volume d’affari e all’oggetto sociale dell’impresa contribuente.
Insomma per dedurre le spese pubblicitarie è sufficiente che la beneficiaria dei pagamenti sia una compagine dilettantistica e che effettui un’attività promozionale sui prodotti e sull’immagine dello sponsor, senza che sia necessaria alcun giudizio di inerenza sull’iniziativa.
In altri termini il fisco non può sindacare se e quanto la sponsorizzazione abbia generato un ritorno economico per l’impresa.