SPETTA AL NOTIFICANTE INDIVIDUARE L'INDIRIZZO DEL DIFENSORE
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

SPETTA AL NOTIFICANTE INDIVIDUARE L'INDIRIZZO DEL DIFENSORE

13 APR 2018
La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha stabilito che spetta al notificante effettuare opportune ricerche per la notifica dell’atto, perchè al professionista basta comunicare il trasferimento dello studio all’albo di appartenenza perchè nel processo tributario le modifiche del domicilio eletto e della residenza o della sede ai sensi dell’articolo 17, primo comma, del decreto legislativo 546/92 sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo alla notifica della denuncia di variazione. 
Secondo i Giudici l’elezione di domicilio presso lo studio del difensore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, mentre il difensore domiciliatario non è a sua volta obbligato a comunicare il trasferimento al notificante a cui , com'è noto, compete di verificare l’indirizzo. 
VEDI TUTTE
VUOI UNA NOSTRA
CONSULENZA?
dominiciassociati it spetta-al-notificante-individuare-l-indirizzo-del-difensore 007Via Marecchiese, 314/D 47922 Rimini (Rn) |
Tel. +39 0541/388003 Fax +39 0541/1833731
P.Iva 02647080403 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Credits TITANKA! Spa