LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE VANNO CONTESTATE CON L'AVVISO DI ACCERTAMENTO
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE VANNO CONTESTATE CON L'AVVISO DI ACCERTAMENTO

23 MAG 2017
La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia con la sentenza n. 128/2/17 del 15.05.2017 ha stabilito che gli oneri detraibili ripartibili su più anni (nella specie spese sostenute ex art. 1 della L. 449/97 relative alla ristrutturazione dell’abitazione) ed il conseguente disconoscimento della detrazione IRPEF deve essere effettuato mediante avviso di accertamento, senza che detta contestazione possa essere ricondotta ad un controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73.
Il collegio ha inoltre precisato che l'accertamento deve essere effettuato sull’anno di imposta in cui tali spese sono state sostenute, negli ordinari termini di decadenza.
 

1- Il sig. Ivens Chiesi ricorre, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avverso cartella di pagamento emessa da Equitalia Centro s.p.a., portante iscrizione a ruolo per Irpef, relative sanzioni ed interessi, per l'anno di imposta 2011, per un ammontare di € 3.598,00; con l'impugnato atto l'Agenzia, come desumibile dal relativo "avviso bonario", disconosce il diritto del Ricorrente alla detrazione del 36% ai fini Irpef, per spese di ristrutturazione dell'abitazione, di cui all'ART. 1 L. n. 449/97, sostenute nell'anno 2003, con riferimento alla quota annuale di 1/10, detratta nell'anno di cui al presente giudizio; l'Agenzia motiva il disconoscimento sul presupposto che la ristrutturazione eseguita si concretizzasse, invero, in un ampliamento, per sopraelevazione, di un fabbricato esistente con realizzazione di un'unità immobiliare, autonomamente, utilizzabile con, conseguente, aumento della volumetria preesistente e che, pertanto, la ristrutturazione eseguita non rientrasse in quelle agevolabili ai sensi della L. 449/97 ; con il gravame in oggetto la Ricorrente, premesso che, per la medesima ristrutturazione l'Agenzia, per l'anno d'imposta 2003, aveva emesso, a seguito di riesame in autotutela, sgravio totale di una propria cartella, che per gli anni dal 2004 al 2006 la Stessa non aveva provveduto ad effettuare alcuna rettifica alle sue dichiarazioni e che, analoghi ricorsi, relativi alle annualità 2007 e 2009, erano stati accolti da questo Giudice, richiede, in via pregiudiziale, l'annullamento dell'atto impugnato, in quanto deduce che l'unico mezzo, idoneo alla contestazione del diritto alla detrazione per le spese sostenute ex L.449/97, si possa concretizzare in un avviso di accertamento da emettersi, a pena di decadenza, nei termini relativi all'anno d'imposta in cui dette spese sono state sostenute, precludendosi qualsiasi contestazione mediante controllo formale ex art. 36-ter (come avvenuto nel caso di specie) negli anni d'imposta successivi; nel merito deduce come, con le modifiche operate, non si sia creata una nuova unità immobiliare bensì un incremento della volumetria, secondo quanto previsto dalla legislazione edilizia ed urbanistica vigente; conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato o, in subordine, la non applicazione delle sanzioni; vinte le spese; con proprie controdeduzioni l'Agenzia si costituisce in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione; deduce l'Agenzia la legittimità del proprio operato ex ART. 36 TER DPR 600/73 sulla base del principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, mentre nel merito ritiene fuorviante il richiamo alla normativa urbanistica locale in quanto finalizzata a regolamentare un aspetto distinto da quello fiscale, sulla base di regole e motivazioni differenti; da ultimo segnala che analogo ricorso per l'anno d'imposta 2008 era stato respinto da questo Giudice; conclude, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della Ricorrente alle spese; in sede di udienza le Parti si riportano alle loro deduzioni scritte e la Ricorrente produce giurisprudenza della C.T.R. Emilia Romagna confermative delle sentenze di accoglimento per le annualità 2007 e 2009. 

 

Motivi della decisione


2-II ricorso è fondato e merita l'accoglimento; invero il disconoscimento della detrazione in oggetto non può essere "ricondotto" ad un controllo formale ex ART. 36 TER DPR 600/73, in quanto presuppone un'attività amministrativa non ricompresa nella fattispecie teorica della norma richiamata secondo cui "2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono: a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'art. 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b); d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti; e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente; f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta"; infatti l'Agenzia, qualora voglia contestare la legittimità della detrazione richiesta, deve utilizzare lo strumento dell'avviso di accertamento con riferimento all'anno in cui i costi sono stati sostenuti, .dunque nel rispetto dei relativi termini decadenziali, e, cioè, sono sorti i presupposti che hanno determinato il diritto alla detrazione anche se la stessa viene frazionata in più anni; lo impone la necessità di una puntuale motivazione del comportamento dell'Agenzia a tutela dei diritti del contribuente, tutela che, solo la compiuta motivazione di cui necessita l'avviso di accertamento, può fornire; non può ravvisarsi, per altro, in questo, alcuna lesione al principio di autonomia fra i diversi periodi di imposta posto che" in ipotesi" non esistono "diversi" periodi d'imposta, poiché "unico" è il periodo d'imposta in cui l'Agenzia può contestare le legittimità, ai fini della loro detraibilità delle spese sostenute ed è "quello" in cui le stesse lo sono state; va poi aggiunto che,diversamente ragionando, si determinerebbe un'irrazionale necessità di ripetere per ogni anno d'imposta un avviso d'accertamento del tutto simile, con conseguente, concreto pericolo, come dimostrato dalle narrative delle parti nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, di diversità di comportamenti amministrativi e giurisdizionali; facendo ora applicazione del suddetto principio alla fattispecie concreta dedotta in giudizio non può che conseguirne l'illegittimità e dunque nullità dell'atto impugnato, concretizzandosi lo stesso non in avviso di accertamento ma in una cartella esattoriale; i rimanenti motivi di doglianza rimangono assorbiti; va aggiunto che i precedenti giurisprudenziali contrari, richiamati dall'Agenzia, non possono influenzare, in maniera critica, il profilo di accoglimento posto che, gli stessi, non lo hanno affrontato; le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Commissione in accoglimento del ricorso annulla l'impugnato atto; le spese di giudizio, liquidate in € 500 (cinquecento) più oneri di legge e c.u.t, seguono la soccombenza. 
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