SPESE DI PUBBLICITA' O DI SPONSORIZZAZIONE?
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
SPESE DI PUBBLICITA' O DI SPONSORIZZAZIONE?

SPESE DI PUBBLICITA' O DI SPONSORIZZAZIONE?

17 MAG 2017

La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza con la sentenza n. 122/2/2017 è tornata ad occuparsi dell'annosa vicenda esistente tra la distinzione tra spese di pubblicità e sponsorizzazione, chiarendo che l'amministrazione finanziaria non è legittimata a riqualificare in sponsorizzazione qualsiasi tipo di prestazione promozionale.
I Giudici hanno così accolto il ricorso dell'associazione sportiva dilettantistica che aveva impugnato l’avviso di accertamento nel quale era stata contestata l’IVA sulla base di una generica riqualificazione dei proventi pubblicitari  in sponsorizzazioni che consente di ridurre la detrazione forfetaria dalla ordinaria percentuale del 50% ,dell’IVA relativa alle operazioni imponibili, alla misura del 10% per le sponsorizzazioni e al 33,33% per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. 
Val la pena di ricordare che il DLgs. 175/2014 ha modificato l'art. 74 comma 4 del DPR 633/72, uniformando la percentuale di detraibilità dell’IVA (50%) per ambedue le fattispecie a partire dalle prestazioni promozionali effettuate, ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72, a partire dal 13 dicembre 2014.
Tuttavia, tale semplificazione, non ha avuto effetti per le operazioni effettuate anteriormente onde per cui l'amministrazione finanziaria continua ad effettuare con regolarità tali contestazioni.
La difesa aveva evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, aveva chiarito che tale riqualificazione poteva tutto al più essere effettuata solo sull'apposizione del marchio o del logo degli sponsor sull’abbigliamento degli atleti e del personale tecnico e non sui contratti, sul materiale fotografico, o sulle brochure, tesi che trovava accoglimento da parte della Commissione Tributaria che accogliendo il ricorso riteneva illegittimo il comportamento dei verificatori per aver omesso di motivare la riqualificazione, limitandosi ad “un affermato inesistente criterio di assorbimento alla imposizione più favorevole per l’Erario (la sponsorizzazione), invece che su una corretta distinzione fra le due fattispecie”.
 

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