La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8850 del 4.5.2016, ha affermato che le spese per l'ospitalità dei giornalisti alle fiere, sostenute da una società di organizzazione di manifestazioni fieristiche, non sono spese di rappresentanza (IVA indetraibile ai sensi dell'art. 19-bis1 del DPR 633/72) ma spese di pubblicità funzionalmente collegate a fatti generatori di ricavi, onde per cui la relativa imposta deve essere riconosciuta come detraibile.
Ricordiamo che secondo l'orientamento di legittimità, sono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre sono spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tese alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività stessa dell'impresa.
Secondo la Corte insomma, l'attività svolta dalla società ricorrente, (consistente nella realizzazione di fiere), avrebbe reso detraibile l'IVA afferente alle spese sostenute per i giornalisti suoi ospiti, stante la risonanza ed il successo collegato all'evento organizzato e diffuso e proposto proprio per il tramite dei giornalisti.