Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 11552 del 16.11.2017 ha stabilito che la normativa sulla postergazione dei finanziamenti soci di cui all'art.2467 cod. civ. non si applica alle SPA.
Secondo i Giudici milanesi l’appartenenza di una norma a un tipo di società richiama con immediatezza la disciplina ad esso relativa e crea un affidamento meritevole di protezione in misura decisamente superiore rispetto a quanto accade negli ordinari rapporti negoziali, imponendo di vagliarne l’estensione, o addirittura l’applicazione analogica, “con rigorosa cautela ermeneutica”.