SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA ED IMPIGNORABILITA' DELLA QUOTA
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SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA ED IMPIGNORABILITA' DELLA QUOTA

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA ED IMPIGNORABILITA' DELLA QUOTA

30 SETT 2016
La Corte Suprema di Cassazione con la sentenza 35853/2016 ha stabilito che concorre nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte chi si rende cessionario delle quote di una società di persone detenute dal contribuente tenuto al versamento.
Con l'occasione la Suprema Corte ha rammentato che per tutte le società di persone, le quote dei soci non possono formare oggetto di espropriazione fino a quando non si verifica lo scioglimento della società o del rapporto limitatamente al socio debitore (articoli 2270, 2289 e 2305 del Codice civile).
Tale precisazione derivava dal fatto che la fattispecie esaminta evidenziava che la società fosse in liquidazione e che vi fosse un unico socio (per mancata ricostituzione della pluralità dei soci fatto che rendeva liberamente pignorabile la quota di cui l'uomo si era reso cessionario.

cassazione-quote-di-societa-di-persone-impignorabili.pdf
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