Anche quest'anno è arrivata la
sospensione feriale dei termini (che non vuol dire che smettiamo di lavorare) ma che ex art. 1 della L. 742/69,
i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative sono sospesi, per tutto il mese di agosto, (il periodo viene computato tenendo conto del calendario comune).
Considerato che la sospensione concerne termini processuali e con particolare riferimento al diritto tributario, ricordiamo che
non rientrano nella proroga:
- i termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi;
- i termini decadenziali per il rimborso delle imposte;
- il termine di 60 giorni che deve intercorrere tra consegna del verbale ed emissione dell’accertamento ex art. 12 co. 7 della L. 212/2000;
- i termini per il versamento delle imposte, salvo quanto previsto dall’art. 37 co.
11-bis del DL 223/2006; - i termini per ottemperare alle richieste istruttorie degli uffici, salvo quanto previsto dall’art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006 post DL 193/2016;
- i termini per le richieste di autotutela e di sgravio delle somme iscritte a ruolo;
- il termine di 60 giorni dalla cartella di pagamento decorso il quale, ai sensi dell’art. 50 del DPR 602/73, è possibile l’avvio di azioni esecutive e/o cautelari;
- il termine di 30 giorni decorsi i quali hanno effetto le variazioni di indirizzo ai fini delle notifiche ex art. 60 del DPR 600/73.
I termini processuali sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto e ciò trova applicazione nel contenzioso tributario, anche in caso di interruzione del processo, sicché sono sospesi:
- i termini relativi ai ricorsi e agli appelli;
- per il termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso utile per la costituzione in giudizio del contribuente/appellante;
- per il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso utile per la costituzione in giudizio del resistente/appellato;
- per il termine di deposito dei documenti, memorie illustrative e di replica.
Inoltre,
la sospensione feriale opera:
- per gli accertamenti imposte sui redditi, IVA e IRAP;
- per gli accertamenti esecutivi sui tributi locali.
Mentre la sospensione, non opera per:
- gli avvisi di recupero dei crediti di imposta;
- gli atti per somme derivanti da adesione;
- gli atti per somme derivanti da sentenza;
- le cartelle di pagamento;
- le successive comunicazioni di fermi ed ipoteche;
- l’intimazione ad adempiere.
Una particolare sospensione opera per gli avvisi bonari
- derivanti da liquidazione automatica, controllo formale e tassazione separata soggiacciono ad una sospensione dall’1.8.2022 al 4.9.2022 ex art. 7-quater co. 17 del DL 193/2016, ma per la liquidazione automatica, per gli avvisi bonari notificati dal 21.5.2022 al 31.8.2022, il termine di pagamento è di 60 giorni (art. 37-quater del DL 21/2022 conv. L. 51/2022). Tale maggior termine, in base alla Relazione tecnica al maxiemendamento apposto in sede di conversione del DL 21/2022, opera solo se il contribuente paga le somme in unica soluzione.
Quindi:
- per gli avvisi bonari notificati dal 21.5.2022 al 31.8.2022, il termine è di 60 giorni, quindi l’avviso bonario notificato il 26.5.2022 va pagato entro il 25.7.2022;
- per gli avvisi bonari notificati sino al 20.5.2022 e dall’1.9.2022, il termine è di 30 giorni, allora l’avviso bonario notificato il 17.5.2022 va pagato entro il 16.6.2022.
Imposta di registro
La sospensione feriale non opera per il termine di pagamento delle somme da avvisi di accertamento/liquidazione in tema di imposte d’atto, considerato che bisogna pagare entro i 60 giorni e non entro il termine per il ricorso.
Per tale ragione:
- se il contribuente intende definire le sanzioni al terzo, deve pagare le sanzioni ridotte computando la sospensione feriale e le imposte/interessi entro i 60 giorni, quindi entro un termine più breve (l’art. 17 del DLgs. 472/97 sancisce che gli importi vanno pagati entro il termine per il ricorso);
- se il contribuente intende fruire dell’acquiescenza, deve pagare le sanzioni ridotte, le imposte e gli interessi computando la sospensione feriale (l’art. 15 del DLgs. 218/97 sancisce che gli importi vanno pagati entro il termine per il ricorso);
- se il contribuente intende impugnare l'atto imposte e sanzioni, deve pagare imposte e interessi entro i 60 giorni e notificare il ricorso computando la sospensione feriale.