SOSPENSIONE DEL PROCESSO PER UTILI DA RISTRETTA BASE AZIONARIA
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SOSPENSIONE DEL PROCESSO PER UTILI DA RISTRETTA BASE AZIONARIA

SOSPENSIONE DEL PROCESSO PER UTILI DA RISTRETTA BASE AZIONARIA

22 OTT 2015
La Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 21552/15 depositata il 22.10.2015, torna sul problema degli utili presuntivamente imputati al socio di società di capitali in funzione di un maggior reddito determinato in capo alla società, affermando che a tale fattispecie, vanno applicati i principi in tema di sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 cpc applicabile anche al procedimento tributario.
La Cassazione richiamando un suo precedente ha così affermato che risulta pacifico che tra il giudizio relativo all'accertamento del reddito di società di capitali e quello promosso del socio avente ad oggetto la pretesa fiscale correlata al reddito di partecipazione presuntivamente ritratto dal socio in ragione della sua partecipazione alla società, corre un rapporto di pregiudizialità necessaria che impone la sospensione del procedimento relativo ai socio in attesa della definizione di quello pendente nei confronti della società (Cassazione n.1867/2012).
La Cassazione ricorda poi che da ultimo, il medesimo principio è stato riaffermato  nella sentenza n. 23323 del 31/10/2014, ove è stato riconosciuto che in caso di pendenza separata di procedimenti relativi all'accertamento del maggior reddito contestato ad una società dì capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio, quest'ultimo giudizio deve essere sospeso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 295 cod, proc. civ., in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituendo l'accertamento tributario nei confronti della società un indispensabile antecedente logico-giuridico di quello nei confronti dei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, e non ricorrendo, com'è per le società di persone, un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
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