SOSPENSIONE ma non semplificazione DEI TERMINI PROCESSUALI
24 LUG 2023
Com'è noto anche quest'anno dal 01 al 31 di agosto, saranno sospesi i termini processuali, (art. L. 742/69).
Quindi, sono sospesi i termini per il ricorso (60 gg.), i termini per la costituzione in giudizio (30 gg.) ed i termini per la stipula della mediazione tributaria (90 gg. ) decorrenti dalla notifica del ricorso. Son inoltre sospesi i termini
per appellare la sentenza (termine lungo di sei mesi),
o in caso di notifica della sentenza (60 gg.),
oltre al termine per la riassunzione in rinvio del processo, i sei mesi per la ripresa del processo sospeso oppure interrotto ed i trenta giorni per reclamare i decreti presidenziali.
Tradotto, bisogna aggiungere al termine previsto i 31 giorni del mese di agosto.
Vi ricordo che:
se il termine inizia a decorreredurante il periodo di sospensione, l'inizio è differito al termine della sospensione stessa;
La sospensione opera anche per i termini che devono essere calcolati a ritroso: documenti (20 gg.), memorie (10 gg) e memorie di replica (5 gg.), giorni liberi prima dell'udienza.
Per questi ultimi termini la sospensione feriale comporta una compressione dei termini considerando che sono esclusi dal calcolosia il giorno iniziale sia il giorno finale.
Ma non è tutto perché quest'anno in forza dell'art. 1 comma 199 della L. 197/2022, per le impugnazioni anche incidentali delle sentenze e le riassunzioni in rinvio che scadono dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023, i termini sono sospesi per 11 mesi.
Secondo la giurisprudenza, tale sospensione assorbe la feriale, dunque, i 31 giorni non si cumulano agli 11 mesi;
sospensione che opera solo per le liti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pendenti al 1° gennaio 2023, escluse le liti di rimborso o su dinieghi di agevolazione.
Tale sospensione riguarda solo le impugnazioni delle sentenze e le riassunzioni, non i termini per il ricorso e per i depositi.
Non c'è sospensione per le liti avverso i Comuni o avverso l'Agente della riscossione.
Infine i soggetti che al 1° maggio 2023 avevano la residenza o la sede in uno dei territori individuati nell'allegato 1 al decreto, interessati dall'alluvione verificatasi nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, i termini processuali (relativi a qualsiasi atto e a qualsiasi deposito) sono sospesi dal 1° maggio al 31 luglio.