SOSPENSIONE ma non semplificazione DEI TERMINI PROCESSUALI
24 LUG 2023
Com'è noto anche quest'anno dal 01 al 31 di agosto, saranno sospesi i termini processuali, (art. L. 742/69).
Quindi, sono sospesi i termini per il ricorso (60 gg.), i termini per la costituzione in giudizio (30 gg.) ed i termini per la stipula della mediazione tributaria (90 gg. ) decorrenti dalla notifica del ricorso. Son inoltre sospesi i termini
per appellare la sentenza (termine lungo di sei mesi),
o in caso di notifica della sentenza (60 gg.),
oltre al termine per la riassunzione in rinvio del processo, i sei mesi per la ripresa del processo sospeso oppure interrotto ed i trenta giorni per reclamare i decreti presidenziali.
Tradotto, bisogna aggiungere al termine previsto i 31 giorni del mese di agosto.
Vi ricordo che:
se il termine inizia a decorrere durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito al termine della sospensione stessa;
La sospensione opera anche per i termini che devono essere calcolati a ritroso: documenti (20 gg.), memorie (10 gg) e memorie di replica (5 gg.), giorni liberi prima dell'udienza.
Secondo la giurisprudenza, tale sospensione assorbe la feriale, dunque, i 31 giorni non si cumulano agli 11 mesi;
sospensione che opera solo per le liti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pendenti al 1° gennaio 2023, escluse le liti di rimborso o su dinieghi di agevolazione.
Tale sospensione riguarda solo le impugnazioni delle sentenze e le riassunzioni, non i termini per il ricorso e per i depositi.
Non c'è sospensione per le liti avverso i Comuni o avverso l'Agente della riscossione.
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Infine i soggetti che al 1° maggio 2023 avevano la residenza o la sede in uno dei territori individuati nell'allegato 1 al decreto, interessati dall'alluvione verificatasi nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, i termini processuali (relativi a qualsiasi atto e a qualsiasi deposito) sono sospesi dal 1° maggio al 31 luglio.