L’art. 1 della L. 742/69 dispone, salvo i casi indicati, la sospensione dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative, ogni anno, dal 1° al 31 agosto.
Il periodo di sospensione, di 31 giorni, si computa tenendo conto del calendario comune, secondo l’unità di misura del giorno.
Essendo la sospensione diretta ai termini processuali, non ne beneficiano, tra gli altri:
· i termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi;
· i termini decadenziali per il rimborso delle imposte;
· il termine di 60 giorni che deve intercorrere tra consegna del verbale ed emissione dell’accertamento ex art. 12 co. 7 della L. 212/2000;
· i termini per il versamento delle imposte, salvo quanto previsto dall’art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006;
· i termini per ottemperare alle richieste istruttorie degli uffici, salvo quanto previsto dall’art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006 post DL 193/2016;
· i termini per le richieste di autotutela e di sgravio delle somme iscritte a ruolo;
· il termine di 60 giorni dalla cartella di pagamento decorso il quale, ai sensi dell’art. 50 del DPR 602/73, è possibile l’avvio di azioni esecutive e/o cautelari;
· il termine di 30 giorni decorsi i quali hanno effetto le variazioni di indirizzo ai fini delle notifiche ex art. 60 del DPR 600/73.
Ricordo che se il termine processuale inizia a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito al suo termine, ossia al 31 agosto.
Ove, invece, il termine abbia già iniziato a decorrere anteriormente al 1° agosto, il medesimo rimane sospeso nel periodo feriale per poi ricominciare a decorrere alla fine di detto periodo, vale a dire dall’1° settembre. Anche in tal caso, l’1° settembre è incluso nel computo del termine.
I termini processuali sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto, ma, nel contempo, l’art. 155 co. 4 e 5 c.p.c. sancisce che:
- “se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”;
- “la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato”.
Se il termine del 1° settembre coincide con un giorno festivo o con il sabato, occorre distinguere due ipotesi, (come per l'anno 2024 in cui l’1.9.2024 cade di domenica).- Ove tale data rappresenti l’ultimo giorno utile per compiere l’atto, ex art. 155 c.p.c. il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
- Ove la data costituisca il giorno da cui il termine sospeso ricomincia a decorrere, il 1° settembre è considerato come qualsiasi giorno festivo interno ad un termine e la scadenza non viene prorogata.
Nell’ambito del contenzioso tributario, la sospensione opera anche in caso di interruzione del processo.
Ne beneficiano quindi:- i termini relativi ai ricorsi e agli appelli;
- il termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso utile per la costituzione in giudizio del contribuente/appellante;
- il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso utile per la costituzione in giudizio del resistente/appellato;
- il termine di deposito dei documenti, memorie illustrative e di replica.
Non vi è sospensione per le fasi amministrative precedenti il contenzioso, come la domanda di rimborso delle somme indebitamente versate dal contribuente o la messa in mora antecedente al giudizio di ottemperanza.
PAGAMENTI DA ATTI IMPOSITIVIGli importi che vengono richiesti mediante i vari provvedimenti impositivi emanati dagli uffici finanziari devono essere, di regola, corrisposti entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.
È in tal caso importante analizzare la terminologia utilizzata dal legislatore: ove egli ha fatto riferimento al “termine per il ricorso”, si ritiene che la sospensione debba necessariamente operare; qualora, invece, sia utilizzata la locuzione “entro 60 giorni dalla notifica”, la sospensione non può operare.
La sospensione feriale opera per:
- gli accertamenti esecutivi;
- gli avvisi di recupero dei crediti di imposta;
- gli avvisi bonari (solo per la totalità delle somme o la prima rata).
Non vi è sospensione, invece, per:- atti di rideterminazione delle somme dovute;
- accertamenti su imposte d’atto;
- le cartelle di pagamento.
L’art. 10 co. 1 del DLgs. 1/2024 ha sancito che salvo casi di urgenza, l’invio degli avvisi bonari è sospeso dall’1 al 31 agosto e dall’1 al 31 dicembre di ogni anno.
Ciò riguarda la liquidazione automatica, la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, l’esito dei controlli formali e le c.d. “lettere di compliance”.MODELLI F24
Se il pagamento deve avvenire mediante modello F24, rammentiamo che, ex art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006, i versamenti che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.ACCERTAMENTO CON ADESIONE
In caso di presentazione di istanza di adesione, il termine per ricorrere è sospeso per 90 giorni (artt. 6 e 12 del DLgs. 218/97).
L’art. 7-quater co. 18 del DL 22.10.2016 n. 193 ha sancito, mediante interpretazione autentica (C.T. Reg. Roma 7.6.2018 n. 3835/4/18 e Cass. 3.10.2018 n. 24030) che la sospensione da istanza di adesione è cumulabile con la sospensione feriale dei termini (si supera così quanto sancito da Cass. 20.4.2016 n. 7995 e Cass. 5.6.2015 n. 11632; contra, per tutte, R.M. 11.11.99 n. 159).
La sospensione feriale dei termini rileva anche ai fini del termine, connesso al ricorso, utile per l’acquiescenza (C.M. 8.8.97 n. 235, cap. IV, § 1) e per la definizione agevolata delle sanzioni (C.M. 5.7.2000 n. 138, § 2.3).
Se il pagamento deve avvenire mediante modello F24, ai sensi dell’art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006, i versamenti che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.