SONO VALIDE RAGIONI EXTRAFISCALI QUELLE CHE MIRANO AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELL'IMPRESA
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO
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14 APR 2022
La Corte di Cassazione con sentenza n. 11890 del 2022 ha dichiarato non elusiva l’operazione di scissione parziale e proporzionale della società Alfa spa a favore di una newco Beta srl, con cui veniva trasferito il patrimonio immobiliare, a cui seguiva la cessione delle quote della beneficiaria a società appartenenti al medesimo gruppo di imprese e il riacquisto da parte della scissa (Alfa spa) di uno degli immobili del patrimonio della newco. Beta srl cedeva, inoltre, il diritto di costruire a un soggetto terzo e successivamente veniva posta in liquidazione. Secondo l’Agenzia la scissione aveva finalità elusiva in quanto la costituzione di Beta rappresentava il primo tassello di un complesso disegno unitario volto alla creazione di una società contenitore (di immobili e di diritti di costruzione) e alla successiva vendita delle partecipazioni in essa detenute dai soci con l'esclusivo fine di spostare la tassazione di primo grado (immobili e diritti di costruzione) ai beni di secondo grado (partecipazioni societarie), assoggettate a un regime fiscale meno oneroso. Al contrario, dal punto di vista della scissa, la scelta compiuta mirava alla creazione di un autonomo comparto aziendale per la valorizzazione e la migliore gestione di una parte degli asset che vengono trasferiti a un’altra società. Secondo la Suprema Corte la CTR aveva condiviso la ricostruzione erariale omettendo di illustrare le ragioni del proprio convincimento nonché di esaminare gli elementi offerti dalla contribuente. Cassava così la sentenza impugnata dovendo la CTR esaminare di nuovo i fatti di causa, attenendosi al seguente principio di diritto "In tema di elusione fiscale, sono prive di carattere elusivo e non integrano l'abuso del diritto le operazioni straordinarie sul capitale delle società giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o di un ramo d'azienda e che quindi non perseguono l'esclusivo fine di trasformare le eventuali plusvalenze realizzabili sui beni di primo grado (immobili) in capitai gain sui beni di secondo grado (quote di partecipazione), in aggiramento delle norme che regolano la tassazione ordinaria delle plusvalenze conseguite nell'ambito del reddito d'impresa."
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