La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11728 del 8.6.2016 ha stabilito che le somme corrisposte ai dipendenti in relazione a controversie di lavoro derivanti da transazione (verbale di conciliazione) sono deducibilinel periodo d’imposta in cui il giudice ha conferito al predetto verbale valore esecutivo, in relazione al principio di certezza.
Non risulta, quindi per contro, corretto imputare dette somme (costi) agli esercizi precedenti alla conciliazione giudiziale, poichè l’accordo transattivo non possiede il carattere di definitività.