SOLO IL CONCORDATO CON CESSIONE DI BENI GENERA PLUSVALENZE NON IMPONIBILI
CONSULENZA TRIBUTARIA, SOCIETARIA E DEL LAVORO

SOLO IL CONCORDATO CON CESSIONE DI BENI GENERA PLUSVALENZE NON IMPONIBILI

30 NOV 2019
L'agenzia delle entrate con la risposta all'interpello n. 462 del 31.10.2019 ha ribadito che la tassazione delle plusvalenze, nell'ambito del concordato, non è imponibile nel solo nel caso in cui il concordato sia con cessione totale dei beni, ovviamente concorrono invece a formare il reddito imponibile nel concordato in continuità e nel concordato c.d. “misto”.
Il comma 5 dell'art. 86 del TUIR stabilisce infatti che «la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore dell’avviamento».
La giurisprudenza aveva già avuto modo di chiarire che l'esclusione da imponibilità riguardasse il solo concordato preventivo con cessione dei beni, perché sotto il profilo logico occorre considerare che il presupposto dell’esclusione deriva dalla necessità di evitare l’insorgere di un’obbligazione tributaria in capo a un soggetto che subisce un integrale spossessamento del proprio patrimonio e conseguentemente, non ha la disponibilità economiche che costituisce il presupposto impositivo.

risposta_interpello_462-.pdf

 
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