SOLO I NUOVI ELEMENTI LEGITTIMANO L'ACCERTAMENTO INTEGRATIVO
02 AGO 2018
La Commissione tributaria provinciale di Milano con sentenza n. 3440/2018 ha affermato che l’accertamento integrativo è legittimo in presenza di nuovi elementi e di atti o fatti di cui l’ufficio è venuto a conoscenza successivamente al primo accertamento, specificando che a tal fine devono considerarsi “nuovi” gli atti o fatti che non erano conosciuti né avrebbero potuto esserlo durante la precedente attività istruttoria. Con tale principio di diritto l’organo giudicante ha annullato l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate ad integrazione di un altro precedente avviso relativo al medesimo anno d’imposta, per il quale era già pendente ricorso dinanzi alla stessa Ctp. In particolare l’Ufficio riscontrando che il ricorrente non aveva ottemperato agli obblighi di monitoraggio delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, aveva emesso due avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2013 e 2014. Dalla documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente l’Amministrazione rilevava che lo stesso aveva percepito un premio di produzione nell’anno 2014 ed emetteva per tale annualità un nuovo avviso di accertamento, integrativo rispetto al primo. Secondo la Ctp di Milano invece, dai documenti prodotti in giudizio dal contribuente si riscontrava che il cedolino relativo al premio di produzione era in possesso dell’Amministrazione già al momento dell’emissione sia dell’accertamento per il 2013 che per l’anno successivo. A parere dell'organo giudicante, l'avviso di accertamento era nullo in quanto l'ufficio aveva violato l'art 43 comma 3 del dpr 600/73, stante la mancanza dei requisiti di novità e sopravvenienza che invece devono caratterizzare quello "integrativo" di un precedente atto al quale si aggiunge senza sostituirlo.