SOCIO GARANTE LIBERO CON L'OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO MINORE
17 MAG 2023
Socio garante di sas (Trib. Forlì 3.3.2023)
Il Tribunale di Forlì 3.3.2023 ha omologato il concordato minore presentato da un accomandatario di sas in base all'orientamento secondo cui l'efficacia del concordato preventivo (e, di converso, anche del concordato minore) presentato da una società opera nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, non soltanto relativamente ai debiti sociali, ma anche nel caso in cui, per tali debiti, i i soci abbiano prestato fideiussione.
La ratio della previsione di cui all'art. 184 del RD 267/42 (e dell'art. 79 co. 5 del DLgs. 14/2019) deve essere individuata nella considerazione che i rapporti contrattuali, a carattere personale ovvero reale, stipulati dai creditori della società con "soggetti terzi estranei" alla stessa e comportanti obbligazioni a carico di questi ultimi, restano al di fuori del concordato e dei suoi effetti.
Nell'ambito di applicazione della disposizione, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, non rientra anche il socio illimitatamente responsabile di una società di persone che abbia prestato una garanzia reale di un debito sociale, "non potendo questi considerarsi terzo rispetto alla medesima società".
Già la dottrina aveva ritenuto "ragionevole" l'applicabilità, anche al concordato minore, dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concordato preventivo, così affermando, di fatto, l'esclusione dal campo applicativo dell'art. 79 co. 5 del socio-garante stante la recessività della qualità di garante rispetto a quella di socio.