La Corte di Cassazione a Sezioni unite ha affermato che l'atto di scissione relativo a una società semplice sconta l’imposta di registro in misura fissa.
I Supremi giudici hanno spiegato come, con particolare riguardo alla disposizione tributaria, il primato del criterio letterale debba massimamente concorrere - per il suo carattere di oggettività e nel suo naturale obiettivo di ricerca di un senso normativo il più possibile riconoscibile e palese – alla definizione in termini di certezza, determinatezza e tassatività della fattispecie impositiva, fattispecie che il legislatore dello Statuto vuole in via generale sorretta da disposizioni chiare e trasparenti. Il T.U. del registro non lascia dubbi interpretativi e le società ricomprese nell'art. 4 della tariffa sono quelle “di qualunque tipo ed oggetto"onde per cui “l'atto di scissione relativo a società semplice è assoggettato, ex art. 4 Tariffa Parte Prima del d.P.R. 131/86, a imposta di registro in misura fissa.